Intro

“Papà cosa fa un commercialista ?”

Non so a quanti di voi è stata fatta questa domanda. Di certo, soprattutto in questo tempo, la risposta non è semplice.

E’ un professionista che  assiste le imprese e i privati in tutte le incombenze di carattere amministrativo, fiscale, giuridico-commerciali, economico-aziendali.

Ma è anche confessore, psicologo, angelo custode, grillo parlante, custode dei più intimi segreti e desideri altrui, e chi più ne ha …..

Si tratta di una professione riconosciuta dallo Stato (almeno quello italiano), vale a dire che per il suo svolgimento è necessario il conseguimento di un titolo di studio specifico, il superamento di un esame abilitante e l’iscrizione in un apposito albo professionale.

Stessa disciplina è prevista anche per i Revisori contabili (questa riconosciuta a livello internazionale) che, attraverso l’applicazione di precise procedure, verificano e certificano la veridicità e la correttezza delle poste di un bilancio.

 

STORIA

Le tracce più antiche di annotazioni di carattere contabile sono costituite dalle tavolette di argilla usate dai Sumeri. Fin dagli albori della storia umana, quindi, si avvertì la necessità di annotare fatti di interesse commerciale e finanziario.

Nel 1494 il matematico padre Luca Pacioli pubblicò la sua Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalità dove per la prima volta si espose il metodo della partita doppia. Nel 1581 viene istituito a Venezia il “Collegio de’ Rasonati”. Nel 1620 in Piemonte si istituiscono i “liquidatori giurati” ed a Milano nel 1742 nascono i “Ragionati”. Nel 1828 nel Lombardo-Veneto vengono riconosciuti i “ragionieri revisori” e nel 1836 negli Stati Pontifici nasce la professione di “pubblico ragioniere”. Nel 1906 il Regno d’Italia riconobbe ai Ragionieri lo status di libero professionista.

Nel 1868 viene fondata la Scuola Superiore di Commercio di Venezia. Successivamente sorgono nel 1884 la Scuola Superiore d’applicazione di studi commerciali di Genova e nel 1886 la Scuola Superiore di Commercio di Bari. Nel 1902 viene fondata l’Università Commerciale di Milano su iniziativa di Ferdinando Bocconi. Nel 1906 vengono fondate la Scuola Superiore di Commercio di Torino e l’Istituto Superiore di studi commerciali di Roma. Nel 1903 alle scuole Scuole Superiori di Commercio venne consentito di rilasciare un diploma speciale di laurea. Nel 1906 tale prerogativa venne concessa anche alla Bocconi. Nel 1913 vennero riconosciuti alle Scuole Superiori di Commercio ed alla Bocconi “grado e dignità universitaria”. Nel 1924 il “Testo Unico” sull’ordinamento degli istituti superiori di scienze economiche riconobbe dignità universitaria agli studi economico-aziendali. Nel 1935 agli Istituti Superiori venne concesso di trasformarsi in Facoltà universitarie. Nel 1929 venne emanato un regolamento che disciplinò per la prima volta la professione degli “esercenti in materia di economia e commercio”. All’epoca vi erano due figure distinte, i ragionieri ed i laureati. Dopo vari interventi nel 2005 nasce l’attuale ordine professionale.

 

Il D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 così definisce

Oggetto della professione.

1. Agli iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, di seguito denominato «Albo», è riconosciuta competenza specifica in economia aziendale e diritto d’impresa e, comunque, nelle materie economiche, finanziarie, tributarie, societarie ed amministrative.

2. In particolare, formano oggetto della professione le seguenti attività:

a)     l’amministrazione e la liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni;

b)    le perizie e le consulenze tecniche;

c)     le ispezioni e le revisioni amministrative;

d)    la verificazione ed ogni altra indagine in merito alla attendibilità di bilanci, di conti, di scritture e di ogni altro documento contabile delle imprese ed enti pubblici e privati;

e)     i regolamenti e le liquidazioni di avarie;

f)     le funzioni di sindaco e di revisore nelle società commerciali, enti non commerciali ed enti pubblici.

3. Ai soli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell’Albo è riconosciuta competenza tecnica per l’espletamento delle seguenti attività:

a)     la revisione e la formulazione di giudizi o attestazioni in merito ai bilanci di imprese ed enti, pubblici e privati, non soggetti al controllo legale dei conti, ove prevista dalla legge o richiesta dall’autorità giudiziaria, amministrativa o da privati, anche ai fini dell’accesso e del riconoscimento di contributi o finanziamenti pubblici, anche comunitari, nonché l’asseverazione della rendicontazione dell’impiego di risorse finanziarie pubbliche;

b)    le valutazioni di azienda;

c)     l’assistenza e la rappresentanza davanti agli organi della giurisdizione tributaria di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;

d)    l’incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali, giudiziarie e amministrative, e nelle procedure di amministrazione straordinaria, nonché l’incarico di ausiliario del giudice, di amministratore e di liquidatore nelle procedure giudiziali;

e)     le funzioni di sindaco e quelle di componente altri organi di controllo o di sorveglianza, in società o enti, nonché di amministratore, qualora il requisito richiesto sia l’indipendenza o l’iscrizione in albi professionali;

f)     le funzioni di ispettore e di amministratore giudiziario nei casi previsti dall’art. 2409 del codice civile;

g)    la predisposizione e diffusione di studi e ricerche di analisi finanziaria aventi ad oggetto titoli di emittenti quotate che contengono previsioni sull’andamento futuro e che esplicitamente o implicitamente forniscono un consiglio d’investimento;

h)     la valutazione, in sede di riconoscimento della personalità giuridica delle fondazioni e delle associazioni, dell’adeguatezza del patrimonio alla realizzazione dello scopo;

i)      il compimento delle operazioni di vendita di beni mobili ed immobili, nonché la formazione del progetto di distribuzione, su delega del giudice dell’esecuzione, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, lettera e) del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e con decorrenza dalla data indicata dall’articolo 2, comma 3-quater, del medesimo decreto;

j)      l’attività di consulenza nella programmazione economica negli enti locali;

k)     l’attività di valutazione tecnica dell’iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per l’accesso a finanziamenti pubblici;

l)      il monitoraggio ed il tutoraggio dell’utilizzo dei finanziamenti pubblici erogati alle imprese;

m)   la redazione e la asseverazione delle informative ambientali, sociali e di sostenibilità delle imprese e degli enti pubblici e privati;

n)     la certificazione degli investimenti ambientali ai fini delle agevolazioni previste dalle normative vigenti;

o)    le attività previste per gli iscritti alla Sezione B Esperti contabili dell’Albo.

4. L’elencazione Agli iscritti nella Sezione B Esperti contabili dell’Albo è riconosciuta competenza tecnica per l’espletamento delle seguenti attività:

a)    tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro, controllo della documentazione contabile, revisione e certificazione contabile di associazioni, persone fisiche o giuridiche diverse dalle società di capitali;

b)    elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e cura degli ulteriori adempimenti tributari;

c)    rilascio dei visti di conformità, asseverazione ai fini degli studi di settore e certificazione tributaria, nonché esecuzione di ogni altra attività di attestazione prevista da leggi fiscali;

d)    la funzione di revisione o di componente di altri organi di controllo contabile nonché, sempre che sussistano i requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, il controllo contabile ai sensi art. 2409-bis del codice civile;

e)    la revisione dei conti, sempre che sussistano i requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, nelle imprese ed enti che ricevono contributi dallo Stato, Regioni, Province, Comuni ed enti da essi controllati o partecipati;

f)     il deposito per l’iscrizione presso enti pubblici o privati di atti e documenti per i quali sia previsto l’utilizzo della firma digitale, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e loro successive modificazioni;

g)    l’assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito di lavoro autonomo e di impresa, di cui all’articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 2411.

5. L’elencazione di cui al presente articolo non pregiudica l’esercizio di ogni altra attività professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ad essi attribuiti dalla legge e/o da regolamenti. Sono fatte salve le prerogative attribuite dalla legge ai professionisti iscritti in altri albi.